ISTITUTO COMPRENSIVO "INSIEME"

BUONCONVENTO – MONTALCINO – SAN QUIRICO D’ORCIA

53024 MONTALCINO (Siena) - DISTRETTO SCOLASTICO N. 38

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 REGOLAMENTO  INTERNO  DI  ISTITUTO

 

 Approvato dal Consiglio di Istituto

Delibera n° 21 del 18 maggio 2001

 

SOMMARIO

 

Titolo   I

NORME  GENERALI

Capo   I

Ø       orario di ingresso e vigilanza sugli alunni
Art.  1 – 2 – 3
Capo  II

Ø       disciplina dei ritardi e dei permessi

Art.4 - 5

Capo  III

Ø       disciplina delle assenze

Art. 6 - 7 – 8 – 9 – 10 – 11
Capo IV

Ø       intervallo

Art.  12
Capo  V

Ø       uso dei locali e degli arredi

Art. 13 - 14

Capo VI

Ø       insegnanti fiduciari

      Art. 15

Capo VII

Ø       accesso ai documenti e pubblicità degli atti

      Art. 16

Capo VIII

Ø       tutela dei dati personali (privacy)

      Art. 17

Capo IX

Ø       procedure di reclamo

       Art. 18

 

Titolo II

FUNZIONAMENTO  DEI LOCALI  SCOLASTICI

Capo  I

Ø       biblioteca scolastica                

Art.  19                                    
Capo II       
Ø       affidamento dei beni patrimoniali dell’istituzione scolastica
Art. 20
Capo III                

Ø       p a l e s t r a

Art. 21
Capo IV                                      

Ø       uffici

Art. 22                         
Capo V

Ø       uso dei locali e delle attrezzature

Art.  23              
 
Capo VI

Ø      norme di comportamento

Art.  24- 25 – 26

 

 

Titolo III

ORGANI  COLLEGIALI

Capo I

Ø       disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

Art. 27 – 28
Capo II          

Ø       convocazioni organi collegiali

Art. 29 – 30 – 31 – 32

Capo III

Ø       contratti di prestazione d’opera per il POF

Art. 33

Capo IV

Ø       Assemblee

   Art. 34 – 35 - 36

 

Titolo  IV

RAPPORTI  SCUOLA – FAMIGLIA

 

Capo I

Ø       comunicazioni scuola famiglia

Art. 37 - 38
Capo  II

Ø       ricevimento  genitori

Art.  39- 40 – 41

 

Titolo V

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Capo I

Ø       relazioni sindacali

    Art. 42

Titolo  VI

REGOLAMENTO

Capo  I

Ø       applicazione

Art.  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Titolo   I

NORME  GENERALI

Capo   I

ORARIO DI INGRESSO E VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art.  1

     L’orario di ingresso è fissato dal Consiglio di Istituto all’inizio dell’anno scolastico compatibilmente con gli orari di servizio di trasporto degli alunni.

Art. 2

     Gli alunni entreranno nella Scuola al suono della prima campana, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il Personale Docente ha l’obbligo di trovarsi all’interno della scuola per l’accoglienza. Il suono della seconda campana segnerà l’inizio delle lezioni. Il personale collaboratore scolastico ha compiti di sorveglianza nei confronti degli alunni trasportati e di quelli che, per particolari esigenze documentate, sono costretti ad arrivare a scuola prima del suono della prima campanella.

Art.  3

Al termine delle attività didattiche, gli alunni della scuola elementare e media usciranno al suono della campanella accompagnati dal Docente dell’ultima ora. Gli insegnanti dovranno incolonnare gli alunni, vigilare affinchè escano in ordine, accompagnarli fino al cancello della scuola.

Il Personale Collaboratore Scolastico è tenuto alla sorveglianza degli alunni della Scuola materna che verranno ritirati in ritardo

Capo  II

DISCIPLINA DEI RITARDI E DEI PERMESSI

Art.  4

     Gli alunni in ritardo potranno essere ammessi soltanto su autorizzazione del Dirigente scolastico o dell’Insegnante di classe. Se il ritardo sarà superiore a dieci minuti, uno dei genitori, o chi ne fa legalmente le veci, dovrà giustificare di persona. Del ritardo sarà fatta annotazione sul registro di classe.

Art.  5

     Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. il Dirigente scolastico o, in sua assenza, l’insegnante di classe concederà il permesso solo se la richiesta verrà fatta personalmente da uno dei genitori, da chi ne fa legalmente le veci, da altra persona adulta debitamente autorizzata dai genitori.

 


Capo  III 

DISCIPLINA DELLE ASSENZE

 

Art.  6

     Gli alunni assenti dalle lezioni potranno essere riammessi a Scuola previa dichiarazione scritta di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, circa i motivi dell’assenza.

Art.  7

     Le assenze saranno giustificate dall’Insegnante in servizio nella classe che annoterà la giustificazione nel registro di classe. Le  assenze non giustificate rappresentano elementi negativi  nella valutazione quadrimestrale.

Art.  8

    Per gli alunni della scuola media le giustificazioni delle assenze dovranno essere scritte nell’apposito libretto e per gli alunni della scuola elementare sul diario personale. La firma nelle dichiarazioni dovrà essere sempre di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

Art.  9

In caso di frequenti assenze saltuarie il Docente cordinatore per la scuola media e i docenti di classe per la scuola elementare provvederanno ad avvisare la famiglia.

Art.  10

     Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico quando esse si protraggano per oltre cinque giorni consecutivi, computando anche gli eventuali giorni festivi intermedi.

Art.  11

     La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività ( ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, proiezioni di film ed altro ) che vengano svolte nel contesto dei lavori scolastici.

 
Capo IV

INTERVALLO

Art.  12

     L’intervallo nelle scuole elementari e medie avverrà dopo le prime due o tre ore di lezione, a seconda dell’orario adottato, avrà la durata di dieci minuti e sarà trascorso in classe. Il Personale Docente di turno ha l’obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose. Gli alunni lasceranno l’aula per l’uso dei servizi igienici a gruppi di due e rientreranno nel più breve tempo possibile. Il Personale Collaboratore assicurerà la vigilanza nei servizi igienici e nel corridoio.     

 

Capo  V

USO DEI LOCALI E DEGLI ARREDI

Art.  13

     Quando si riscontreranno danni ai locali e agli arredi ne risponderanno direttamente i responsabili, come individuati dal personale scolastico obbligato alla sorveglianza

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Art14

     Durante gli spostamenti dalle aule alla palestra, ai laboratori e alle aule speciali, gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi Insegnanti e, se richiesto, dal Collaboratore scolastico.

 

Capo VI

 

INSEGNANTI FIDUCIARI

 

Art. 15

Annualmente il Dirigente Scolastico designa, per ogni singolo plesso, il docente fiduciario al quale sono demandati i seguenti compiti:

1.        Controllo del personale A.T.A.

2.       Controllo dell’uso del telefono

3.       Verifica dell’efficacia delle comunicazioni dell’ufficio

4.       Sostituzione dei docenti assenti

5.       Rapporti con l’Ente Locale

6.       Custodia del materiale didattico, tecnico, scientifico e dei laboratori

7.       Applicazione delle norme sulla sicurezza ed antincendio

8.       Controllo del rispetto delle norme relative al divieto di fumare

9.       Controllo del rispetto delle norme relative all’uso dei cellulari

10.    Riunioni periodiche con il Dirigente Scolastico ed il Direttore Amministrativo

 

Capo VII

 

ACCESSO AI DOCUMENTI E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Art. 16

 

L’accesso ai documenti amministrativi è regolamentato dalla Legge n.241/1990. Sono accessibili tutti i documenti formati od utilizzati nell’ambito dell’attività amministrativa.  Il diritto di accesso è riconosciuto a chi abbia un interesse personale e concreto alla visione del documento e può essere ottenuto mediante richiesta verbale o mediante richiesta scritta quando non può essere immediatamente accolta la richiesta verbale.

Gli atti relativi alla stipula di contratti e convenzioni sono esposti all’Albo della Scuola, dove restano affissi per almeno 30 giorni.

Gli atti del Consiglio di Istituto sono resi pubblici ai sensi dell’art.43 c.1 del D.L. 16 aprile 1994, n° 297. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso l’ufficio di Segreteria e possono essere esibiti  a chiunque abbia interesse a vederli.

 

 

 

 Capo VIII

 

TUTELA  DEI DATI PERSONALI  (PRIVACY)

 

Art.17

L’Istituto tutela la riservatezza dei dati personali quando la conoscenza degli stessi non sia indispensabile per l’accesso agli atti da parte di chi ne ha interesse.

 

Capo IX

 

PROCEDURE DI RECLAMO

 

Art.18

        I reclami   possono  essere  espressi  in forma  orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzi e reperibilità del proponente.

        I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti.

        I reclami anonimi non sono presi in considerazione.

        Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con  celerità  e,  comunque,  non  oltre  quindici  giorni, attivandosi  per rimuovere le cause che hanno provocato il  reclamo.

        Qualora il reclamo  non  sia  di  competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il  corretto destinatario.

 

 Titolo II

 

FUNZIONAMENTO  DEI LOCALI  SCOLASTICI

 
Capo  I

BIBLIOTECA SCOLASTICA

Art.  19

     All’interno di ogni plesso scolastico (eccetto quello della elementare di Montalcino) i Docenti designano un Responsabile della Biblioteca.

     Il responsabile terrà aggiornato l’elenco dei testi e delle riviste, per permettere ai docenti l’utilizzo di questi dati per la programmazione delle attività didattiche.     Attività di ricerca con le classi o con gruppi sarà possibile previa consultazione con l’incaricato per evitare la concomitanza di presenza con altri alunni.

     Il prestito d’uso é consentito per la durata massima di 30 giorni.

     Entro il  30 maggio tutto il materiale in prestito dovrà essere riconsegnato in biblioteca.

     L’orario di apertura deve essere affisso all’ingresso della stessa e all’albo della Scuola.

  

Capo II
      
AFFIDAMENTO DEI BENI PATRIMONIALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

Art. 20

I beni che costituiscono il patrimonio dell’Istituzione scolastica  e che sono descritti negli inventari in conformità a quanto stabilito nell’art.24 del Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. n.44 del 1/2/2001,  presenti in ciascuna scuola dell’Istituto,  vengono affidati ai docenti fiduciari dei relativi plessi, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal Direttore di Servizi Scolastici e Amministrativi e dal Docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. Il docente incaricato, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna al Direttore S.S.A. del materiale avuto in custodia.

 

 

Capo III

 

P A L E S T R A

Art.21

 

L’uso da parte delle singole scuole della palestra comunale viene annualmente definito, previo accordo con l’Ente Locale interessato e le altre associazioni che utilizzano la palestra. In quella sede vengono anche stabiliti gli orari di utilizzo, i turni di pulizia della palestra,  l’uso delle attrezzature presenti nella palestra. Copia dei turni di utilizzo della palestra e dei turni di pulizia vengono affissi all’ingresso della stessa.

 

 

Capo IV

 

UFFICI

Art. 22

     La Segreteria riceve il pubblico tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle  ore 16 alle ore 18 durante i periodi di attività didattica .

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico su appuntamento telefonico


 

Capo V

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Art.  23

 

I locali scolastici e le attrezzature ivi esistenti possono essere concessi in uso temporaneo e gratuito, previa stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo da parte del richiedente,  all’Ente Locale o ad Enti e  Associazioni esistenti nel territorio a condizione che ciò sia richiesto a fini educativi e formativi. L’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo. Alle stesse condizioni precedentemente indicate,  l’uso dei locali scolastici e delle attrezzature può essere concesso a privati dietro convenzione approvata dal Consiglio di Istituto,  che  sia economicamente vantaggiosa per la scuola.

 
Capo VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.  24

         Per avere accesso ai locali scolastici, qualsiasi persona estranea alla scuola  è tenuta a rivolgersi al Collaboratore scolastico presente e a dichiarare le proprie generalità, quelle della persona richiesta e la motivazione.

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Art.  25

Il Collaboratore scolastico addetto ha il compito della prima accoglienza del personale estraneo

 

Art.  26

È fatto divieto al personale docente di imporre alle famiglie l’acquisto di libri o di altro materiale senza l’autorizzazione preventiva dagli organi competenti.

E’ fatto divieto al personale docente di usare il telefono cellulare durante le ore di lezione.

E’ fatto  divieto di fumare all’interno dei locali scolastici (aule normali e speciali, laboratori,  corridoi ecc.). Dovranno essere esposti i cartelli di divieto con indicate le sanzioni previste dalla Legge per i trasgressori. 

E’ fatto divieto a tutto il personale di usare il telefono, la fotocopiatrice, le attrezzature ed i sussidi informatici ed audiovisivi a scopo personale.

 

TITOLO III

ORGANI  COLLEGIALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 27

       La convocazione degli Organi Collegiali  ( Consigli di Classe, Interclasse ,Intersezione, Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Assemblee, Comitato per la valutazione) deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.

     La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale.

     La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo Collegiale.

     Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art.  28

     Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’O.d.G. dell’Organo Collegiale. Per casi di comprovata urgenza e necessità,  il Presidente ammette la discussione dopo l’ esaurimento degli argomenti previsti all’O.d.G. Il parere espresso deve essere ratificato nella seduta dell' organo collegiale immediatamente successiva.

Capo II

CONVOCAZIONI ORGANI COLLEGIALI

Art. 29

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 7 comma 4 del D.L. n° 297 del 14 Aprile 1994.

Art. 30

Il Consiglio di Classe di Interclasse e Intersezione è convocato dal Dirigente scolastico secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nel piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento.

Art. 31

Le attività del Consiglio di Istituto sono disciplinate dal D.L. 16/4/94 n.297 e dal Regolamento di contabilità  D.I n.44 del 1/2/01.

Art.32

Tutti gli Organi Collegiali possono essere convocati al di fuori del calendario, in seduta straordinaria, per esigenze improvvise e urgenti con 24 ore di preavviso

 

Capo III

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER IL P.O.F.

Art.33

Ai sensi dell’art.40 del Regolamento D.I. n.44 del 01/02/2001, i Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa sono così disciplinati:

1.      Annualmente vengono individuate le prestazioni d’opera richieste dal Piano dell’Offerta Formativa e quantificata la spesa necessaria compatibilmente ai fondi a disposizione;

2.     Viene stabilita la quota oraria lorda del compenso, che comunque non può eccedere quella prevista per contratto per le attività aggiuntive di insegnamento del personale docente;

3.       Viene pubblicata all’albo di ogni plesso  la comunicazione della proposta di contratto nella quale sono contenuti i seguenti dati:

q       Tipo di prestazione richiesta

q       Sede di servizio

q       Durata dell’incarico

q       Totale ore

q       Compenso orario lordo

q       Requisiti richiesti

q       I termini di prentazione (entro 15 giorni dalla pubblicazione del Bando

4. Scaduti i termini, una commissione di docenti della quale fa parte anche il Dirigente Scolastico, valuta le domande ricevute e individua  il soggetto a cui affidare l’incarico. Rappresenta requisito preferenziale l’aver già svolto un incarico analogo nei precedenti anni scolastici con risultati positivi.

4.       Dopo la stipula del contratto, questo viene esposto all’Albo della Scuola, dove rimane per 30 giorni.

Capo IV

ASSEMBLEE

Art.34

Le assemblee di classe dei Genitori, sono convocate dal Dirigente scolastico di propria iniziativa, su richiesta scritta e motivata dei rappresentanti dei Genitori o per delibera del Consiglio di Classe.

Art. 35

Le assemblee generali dei Genitori sono convocate dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o autorizzate su richiesta scritta e motivata dei rappresentanti dei Genitori.                 

Art. 36

Contestualmente alla convocazione dell’assemblea, i rappresentati dei Genitori devono presentare domanda, indirizzata al Dirigente scolastico di utilizzo di un locale della Scuola, indicando nella stessa giorno e orario.


 

Titolo  IV

 

RAPPORTI  SCUOLA - FAMIGLIA

 
Capo I

 

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA

 

Art. 37

     Di norma le comunicazioni alla famiglie degli alunni sono fatte scrivere sul diario o sul libretto delle giustificazioni e devono essere firmate tempestivamente per presa visione da uno dei Genitori.

I Docenti interessati sono tenuti al controllo della firma.

Art.  38

     Le comunicazioni che richiedono l’autorizzazione dei Genitori,o di chi ne fa legalmente le veci, sono consegnate individualmente a tutti gli alunni coinvolti con allegato un tagliando da restituire debitamente compilato e firmato al Docente Coordinatore della classe.

 

Capo  II

 

RICEVIMENTO  GENITORI

 

Art. 39

     I Docenti della Scuola Media fissano un’ora settimanale di ricevimento, il cui prospetto viene consegnato individualmente a tutti gli alunni. Il prospetto generale degli orari di ricevimento é esposto all’albo della Scuola per tutto l’anno scolastico.

Art. 40

     I ricevimenti generali, in orario pomeridiano,  per tutti gli ordini di scuola sono previsti secondo il calendario disposto a seguito del piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento,deliberato dal Collegio dei Docenti.

Art.  41

     I genitori possono essere ricevuti anche al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti previo appuntamento da concordare personalmente anche per telefono.

 

 

Titolo V

 

RSU

 

Capo I

 

RELAZIONI SINDACALI

 

Art.42

 

Le relazioni sindacali sono regolamentate dall’art.6 del CCNL 26 maggio 1999 e dall’art.3 CCNL 2001.

 

 

Titolo VI

 

REGOLAMENTO 

Capo I

 APPLICAZIONE

 

Art. 43

     Il presente Regolamento deve essere distribuito in copia, rispettato e fatto rispettare da tutte le componenti la Comunità scolastica.